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Studio Legale Grimaldi |
In linea con la sentenza n 214/2023 ottenuta col patrocinio del titolare di questo studio avanti il Tar Abruzzo (ormai passata in giudicato e quindi insuscettibile di modifica) della quale abbiamo già dato ampio conto, il Consiglio di Stato, con la sentenza 7780/2024 ha ribadito il favor verso l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche in aree protette ribaltando la sentenza resa dal Tar Puglia su questione analoga.
Il nostro ricorso del 2023 sembrerebbe quindi aver aperto una nuova visione sull'argomento in relazione al quale le Soprintendenze e le autorità amministrative regionali si ostinano a negare i diritti e gli interessi dei privati che, con la decisione di utilizzare fonti energetiche rinnovabili, fattivamente rispettano l'ambiente e la salute dei cittadini.
https://www.hdblog.it/green/articoli/n593822/fotovoltaico-aree-tutelate-senzatenza-puglia/
Questo studio, in unione con l'Avv. Valter Grante di L'Aquila - ha patrocinato con successo un ricorso avanti il TAR Abruzzo - sezione di L'aquila per l'impugnazione del diniego opposto alla installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile sulla falda di copertura di un edificio.
Con sentenza n. 214/2023 il Giudice Amministrativo abruzzese ha accolto il ricorso con una interessante motivazione con la quale afferma l'illegittimità di un mero rifiuto basato sul vincolo paesistico vigente nell'area, e la necessità di una stringente e precisa motivazione che superi il favor legislativo, anche comunitario, in relazione all'utilizzo di impianti di produzione di energia rinnovabile, anche in ambito privato, sulla base del principio che se da un lato i pannelli fotovoltaici non sono più visti, nel sentire comune, come una invasione del paesaggio ma piuttosto come forma costruttiva moderna, dall'altro l'utilizzazione di siffatte tecnologie si pone come utile mezzo di preservazione dell'ambiente con evidenti positivi riscontri.
Sull'evento è apparso un interessante articolo sul sito www.ilgerme.it
Dal sito
https://www.ilgerme.it/il-tar-boccia-la-soprintendenza-i-paesi-non-sono-borghi-intoccabili-via-libera-al-fotovoltaico/
<< E’ un principio rivoluzionario quello che il tribunale amministrativo regionale ha sancito in una sentenza destinata a cambiare i rapporti con i vincoli paesaggistici e la stessa percezione di “paesaggio”. Ovvero che i paesi trasformati in “borghi” non possono e non devono essere pezzi da museo, insomma, ma luoghi nei quali la gente deve vivere possibilmente al passo con i tempi.
Che della retorica del “borgo dove il tempo si è fermato”, anche no.
Il Tar dell’Aquila ha infatti dato ragione nei giorni scorsi a tre famiglie di Pacentro a cui era stata negata l’autorizzazione ad installare, nell’ambito dei lavori del superbonus 110, tre impianti fotovoltaici sui tetti delle loro case.
Secondo la soprintendenza, infatti, i tre impianti da 20 pannelli l’uno, avrebbero inquinato la percezione visiva dei luoghi andando a rovinare i “valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale rappresentati”. E questo nonostante il progetto presentato fosse quanto il meno possibile impattante, con pannelli non riflettenti e anche mimetizzati nei colori.
Il Tar, però, ha dato torto alla soprintendenza stabilendo che il diniego doveva essere motivato nel merito e non in via generica, ovvero con un no generalizzato al fotovoltaico, ma soprattutto stabilendo che l’inquinamento del paesaggio deve essere comunque bilanciato con quello dell’ambiente e della natura. Che insomma meglio una tegola fuori posto, che una nuvola in più di Co2.
“L’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, sicché le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti – spiega il Tar -. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle ‘aree non idonee’ espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.
I giudici hanno così dato il via libera al fotovoltaico, condannando il ministero della Cultura anche a pagare le spese di giudizio. “Pittoreschi” sì, fuori dal tempo no.>>
Tali provvedimenti influiscono drammaticamente sia sulla libertà delle persone sia, nel caso specifico, sulla possibilità di lavorare da parte dei professionisti.
La norma invocata è l'art. 4, comma 5, del DL 1/4/2021 n. 44 convertito con modificazioni con Legge n. 76/2021 e modificato dal successivo DL 26/11/2021 n. 172 che impone tale limitazione al libero esercizio della professione.
Molti dubbi sulla costituzionalità di detta norma sono stati da molti sollevati ed in particolare dal TAR Lombardia e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia che hanno sollevato la questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi potrebbe esaminare la questione solo nel mese di novembre 2022 ma, nel frattempo, molti professionisti sanitari potrebbero subire provvedimenti drasticamente limitativi dell'esercizio della propria attività lavorativa, sia libera che in regime di dipendenza.
Tali iniziative degli Ordini professionali possono essere contrastate sia in via giudiziale che in via amministrativa con repliche, da parte degli interessati, facenti riferimento alle criticità della norma applicata e del danno economico gravissimo che si potrebbe subire laddove la Corte Costituzionale riconoscesse la citata illegittimità e gli Ordini professionali si trovassero ad aver adottato misure fortemente limitative senza alcuna copertura legislativa.
Con l'insorgere ed il diffondersi della pandemia da Covid-19 allo scopo dichiarato di limitare al massimo i contagi, il Governo ha introdotto una serie di DPCM con i quali, nel dettare norme di comportamento, ha da prima individuato delle aree geografiche di maggior intervento e, poi, ha esteso la disciplina limitativa a tutto il territorio nazionale.
Sia pur con comprensibile preoccupazione per la sicurezza dei cittadini, la disciplina introdotta è risultata però del tutto approssimativa e posta con modalità indubbiamente violative di principi costituzionali e di diritti inviolabili dei cittadini stessi.
Dapprima si è adottata la via della previsione della sanzione penale (art. 350 c.p.), il Governo è poi tornato sui propri passi anche in conseguenza di oculati ma decisi interventi della Magistratura (in particolare la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Genova) che ha sollevato perplessità e dubbi sulla effettiva applicabilità della norma indicata dai DPCM succedutisi nel tempo.
Successivamente, abbandonata la via penalistica, ci si è determinati nel qualificare le condotte poste in violazione delle limitazione alla libera circolazione delle persone quali mere violazioni amministrative assistite da una pesante sanzione pecuniaria.
Anche questa ipotesi però è parsa a molti priva di fondamento giuridico, in particolare la previsione di una "autocertificazione" che avrebbe comportato la legittimità degli spostamenti; e sulla base dei dubbi sorti si è valutata la possibilità di contestare, impugnandole avanti il Giudice Civile, le relative sanzioni pecuniarie (multe).
ANCORA IN MATERIA DI FOTOVOLTAICO
In linea con la sentenza n 214/2023 ottenuta col patrocinio di questo studio ed in particolare dell'avv Grimaldi, il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 7780/2024 ha ribadito il favor verso l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche in aree protette ribaltando la sentenza resa dal Tar Puglia su questione analoga.
Il nostro ricorso del 2023 sembrerebbe aver aperto una nuova visione sull'argomento in relazione al quale le Soprintendenze e le autorità amministrative regionali si ostinano a negare i diritti e gli interessi dei privati che, con la decisione di utilizzare fonti energetiche rinnovabili, fattivamente rispettano l'ambiente e la salute dei cittadini.